La Patente è un documento di riconoscimento
Recandomi alle urne per votare mi sono trovato nella spiacevole situazione nella quale le tre sedicenti scrutinatrici mi volevano impedire di adempiere ad un mio dovere/diritto di cittadino perché a loro dire ….la “nuova” patente “unionale” quella per intenderci senza l’indirizzo di residenza non è un documento di riconoscimento …..chiaramente io ho fatto valere le mie ragioni facendo notare ciò che riporta il D.P.R. 445 del 2000 a mia difesa….. loro? nessun decreto nessuna circolare solo per sentito dire.
Essendo a me sconosciuti i meriti e /o i valori per il quale un cittadino diventa scrutinatore riporto testualmente quanto scritto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (la più giovane delle tre continuava a ripetere con voce stridula”…. ma chi lo dice….? BHA!!!!) in modo tale che possiate se vi trovaste nella medesima situazione di fare notare al Vostro interlocutore quanto scritto su tale D.P.R.
AGGIORNATO 2016
Documentazione amministrativa
D.P.R. 28.12.2000 n° 445 , G.U. 20.02.2001
Sezione VII
Documenti di riconoscimento e di identità
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.(R)
3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
INFINE in ALLEGATO Circolare del ministeriale 25/01/2013 N.B. pagina 8 paragrafo 2.3 …..Ultime Tre Righe.Circolare_Ministeriale_patenti_di_ guida_250113
http://www.poliziadistato.it/articolo/28214/